Ad agosto 2023 è entrata in vigore la Legge n. 102 del 24 luglio di modifica del Codice della Proprietà Industriale (di cui al d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), punto centrale delle finalità previste per il miglioramento del sistema di protezione della PI nelle “Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023”.
Il provvedimento, che si inquadra anche nella Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, ove si configura quale unica riforma del PNRR attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla DGTPI-UIBM con la finalità di perseguire due obiettivi principali:
- rafforzare la competitività del sistema Paese con la protezione della PI
- semplificare e digitalizzare le procedure amministrative.
Dopo oltre 10 anni di tentativi, l’approvazione della modifica del Codice della Proprietà Industriale rappresenta un importante traguardo che contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della PI e a rafforzare il valore dei titoli di PI (marchi, brevetti e disegni) per il sistema produttivo italiano.
La riforma della PI è stata, inoltre, completata con l’emanazione del Decreto interministeriale n. 257/2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca che adotta le “Linee guida per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca ed i soggetti finanziatori dell'attività di ricerca”.
Infine, la DGTPI-UIBM ha emanato una serie di circolari esplicative relative alle procedure amministrative sulla PI (l’adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentirne il pagamento in modalità digitale; la possibilità di rivendicare una priorità straniera in fase di deposito di una domanda nazionale di brevetto, marchio o disegno inviando ad UIBM il codice fornito dalla WIPO associato univocamente alla domanda prioritaria straniera; la possibilità, limitatamente alle domande nazionali di brevetto, di pagare i diritti di deposito entro un mese solare dalla data di presentazione della stessa, mantenendo inalterata la relativa data di deposito; le domande di brevetto europeo validate in Italia).
- Accesso più agevole ai titoli di PI e alla loro valorizzazione: la nuova versione dell’art. 65 del CPI e l’articolo 65bis favoriscono il passaggio dell'innovazione derivante dalla ricerca pubblica al sistema delle imprese;
- abolizione del “professor privilege” (art. 3) finalizzato ad agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
- semplificazione per l’utenza nel rilascio dei titoli di PI con conseguente riduzione dei tempi previsti, snellimento delle procedure e accesso semplificato alle tutele previste: la riforma del CPI prevede, in tali direzioni, la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere e la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito;
- garanzia di un rispetto più rigoroso dei titoli di PI, grazie alle previsioni degli artt. 2 (protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere), 5 (rapporto tra brevetto europeo e brevetto italiano), 22 (eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere) e 26 (divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza);
- rafforzamento del ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla PI, con le previsioni dell’art. 11 sull’efficacia diretta dell’iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l’UIBM, dell’art. 13 sull’estensione dell’utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri, dell’art. 19 sull’adeguamento delle previsioni in materia di novità al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto e dell’art. 26 sulla esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell’immagine e della reputazione dell’Italia;
- potenziamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, patrimonio di fondamentale importanza per l’Italia, con il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, e l’ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione contro marchi imitativi delle DOP, da sempre vanto del Made in Italy.